Segnalazione di presunti illeciti o irregolarità Segnalazione di presunti illeciti o irregolarità

PREMESSA

L’articolo 54 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012, successivamente modificato dalla Legge n.179/2017, disciplina le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Si tratta di una norma finalizzata a tutelare il dipendente pubblico che segnala condotte illecite all'interno dell'ambiente di lavoro e a favorire così l'emersione di fattispecie di illecito. Tale strumento è noto nei paesi anglosassoni come Whistleblowing.

Con il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio che intende tutelare il processo di Whistleblowing. Tra gli obblighi spiccano, altresì, gli adempimenti privacy connessi alla tutela del segnalante e alla gestione del processo di segnalazione.

La nuova normativa prevista dal precitato Decreto Legislativo intende intensificare la tutela dei soggetti segnalanti c.d. whistleblowers che procedono ad una segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

COME SEGNALARE

Azienda Zero, ha aderito al progetto Whistleblowing PA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solution Impresa Sociale e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi richiamati, modificata ai sensi del D.Lgs. n.24/23. La piattaforma, totalmente gratuita, si basa sul software opensource Globaleaks che rende impossibile rintracciare l'origine della segnalazione. Elemento importante è l’assegnazione di un codice alfanumerico che permette al segnalante di verificare successivamente lo stato di avanzamento della segnalazione, di dialogare, di scambiare messaggi o trasmettere eventuali informazioni aggiuntive in maniera totalmente anonima, con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  1. Il dipendente, o chi ad altro titolo lavora in Azienda e per l’Azienda, può segnalare un comportamento illecito o illegittimo, per fatti commessi in Azienda Zero, servendosi del canale riservato cui si accede telematicamente attraverso il link evidenziato in calce a questa pagina oppure via posta.
  2. Nel momento dell’invio della segnalazione telematica, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. Il ricevimento del codice attesta il ricevimento a sistema della segnalazione.
  3. Il Responsabile o il suo sostituto designato prende atto della segnalazione ricevuta, dandone riscontro al segnalante, entro sette giorni dalla comunicazione.
  4. Il Responsabile, in primo luogo, verifica che la segnalazione sia riferibile ad illeciti amministrativi, contabili, civili, penali. In caso positivo verifica la verosimiglianza di quanto segnalato e procede, quindi, a riscontrare il segnalante provvedendo, ove ne sussistano i presupposti, a inoltrare segnalazione all’autorità esterna competente per materia.
  5. Sarà mantenuto il massimo riserbo circa l’identità del segnalante.

E' possibile inviare la segnalazione dal seguente indirizzo web:

https://aziendazero.whistleblowing.it/#/

Oppure, le segnalazioni possono essere effettuate compilando il modulo presente nella cartella sottostante che successivamente dovrà essere inviato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) a mezzo del servizio postale, in doppia busta chiusa recante all'esterno la dicitura "RISERVATA", indirizzata a:

Al Responsabile

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Azienda Zero - Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1 – 35131 – Padova

La segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modello a disposizione, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo per consentirne la valutazione.

COSA SEGNALARE

Le violazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, sono i comportamenti, gli atti od omissioni, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica. Per quanto concerne le violazioni di disposizioni normative interne, sono ricompresi:

  • gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

Con riferimento invece alle violazioni di disposizioni normative europee, sono ricompresi:

  • gli illeciti commessi in violazione della normativa UE, così come indicata nell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se quest’ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato);
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di cui all’art. 325 del TFUE specificati nel diritto derivato pertinente dell’UE;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, paragrafo 2 del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia d’imposta sulle società;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori sopra indicati.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto anche i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni. Tra le violazioni del diritto nazionale, non sono più ricomprese le irregolarità, tuttavia esse possono costituire elementi concreti (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.
Sono inoltre escluse dall’applicazione del decreto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante

FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

Il legislatore impone all’amministrazione, che riceve e tratta le segnalazioni, e alla stessa ANAC di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l’esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione. Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il decreto inoltre sancisce espressamente che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

La tutela si applica a chi effettua segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile relativamente a ciascuna delle violazioni previste all’art. 2, c. 1, lettera a) del Decreto: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite che rientrano nell’ambito di applicazione di atti unionali o nazionali indicati nell’allegato ovvero atti nazionali adottati in attuazione di atti dell’UE nei settori indicati ma anche atti e omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, il mercato interno o ne vanifichino le finalità.

L’articolo 3 del Decreto individua quali soggetti interessati dalla tutela per la segnalazione degli illeciti (in quanto suscettibili di eventuali atti ritorsivi) tutti coloro che, nel settore pubblico e privato, forniscono prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo, a prescindere dalla natura di tali attività, anche in assenza di corrispettivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 3 co. 4, l’ambito della tutela nei confronti di tali soggetti, nella triplice forma di tutela della riservatezza, tutela contro le ritorsioni e previsioni di cause di esclusione della responsabilità, deve essere assicurata anche quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto purché le informazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso o durante il processo di selezione.

Altresì, il comma 5 dell’art. 3 del D.Lg.vo 24-2023, rileva l’ulteriore allargamento del perimetro dei soggetti che beneficiano della protezione - sempre con l’obiettivo di agevolare e incentivare l’attività del segnalatore riducendone il timore di ritorsioni e responsabilità - che arriva a ricomprendere i facilitatori, coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, alle persone legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela e ai colleghi di lavoro che operano all’interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante ma anche agli enti di proprietà del segnalante o in cui il segnalante lavora.

FONTI NORMATIVE:

- Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e s.m.i.;

 - Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- D.Lgs. 165/2001 ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001;

 - Determinazione n. 6 del 28/4/2015 dell’ANAC “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblowing);

- Legge 179 del 30/11/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;

- GDPR Regolamento UE/2016/679/ D.Lgs. 101/2018 “Regolamento Generale per la protezione dei dati personali”;

 - Direttiva Europea UE/2019/1937 recante le “Disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione” D.Lgs 24 del 10/3/2023 decreto di ricezione della Direttiva Europea UE/2019/1937 e attuativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15/3/2023, recante “Disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle norme nazionali”. Le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing hanno effetto a decorrere, per il settore pubblico, dal 15 luglio 2023;

 - “Schema delle Linee Guida ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro”;

- Delibera ANAC del 30/6/2023.