Legge 210/1992 - Complicanze da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati Legge 210/1992 - Complicanze da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati

La Legge 210/1992 (art.1) prevede un riconoscimento economico a favore di persone danneggiate irreversibilmente da complicanze insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati.

Beneficiari

  • Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie, ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie, ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3)
  • Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito e in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica
  • Persone contagiate da virus HIV o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.)
  • Personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l'indennizzo previsto dalla legge 210/1992 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti
  • Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi della legge 210/1992, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/1992)
  • Gli eredi di persona danneggiata, deceduta dopo la presentazione della domanda e prima di aver percepito l'indennizzo
  • Parenti aventi diritto (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/1992 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno una tantum o la reversibilità dell’indennizzo percepito in vita dal danneggiato per 15 anni.

I beneficiari dell’indennizzo possono richiedere l’esenzione per le prestazioni specialistiche previste dal nomenclatore regionale correlate alla propria patologia.

Termini per la presentazione della domanda 

  • 3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale
  • 10 anni, nei casi di infezione da HIV
  • 10 anni dalla data del decesso, per domanda di una tantum o assegno reversibile

I termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno subito.
Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/1959, il termine è di 4 anni dal 20 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 362/1999.

Aggravamento dell'infermità 

In caso di aggravamento dell'infermità, l'interessato può presentare domanda di revisione del giudizio entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio sull'aggravamento, la procedura è la stessa seguita per la richiesta dell’indennizzo. Coloro che in conseguenza di vaccinazioni o trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati abbiano contratto più di una patologia determinante esiti invalidanti distinti, possono presentare domanda di integrazione dell'indennizzo per doppia patologia.

Decesso

Nei casi in cui la persona danneggiata che ha presentato domanda muoia prima o durante la percezione dell'indennizzo, i ratei maturati e non erogati competono agli eredi in base alle quote parti di successione legittima o testamentaria. In caso di decesso del danneggiato gli aventi diritto (nell'ordine previsto: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono presentare domanda per la corresponsione di un assegno una tantum di €77.468,53. La stessa va presentata presso l'Azienda Ulss dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto. La domanda può essere presentata dagli aventi diritto anche quando la persona danneggiata non ha presentato domanda di indennizzo mentre era in vita.

Ricorso 

Qualora l’istanza non venga accolta, è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 5 della L. 210/92. Il ricorso deve essere presentato al Ministero della Salute tramite l'Azienda Zero, in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il Ministero della Salute esprime il proprio giudizio e notifica con apposito atto, entro 30 giorni, al ricorrente la decisione adottata. Sarà comunque facoltà del ricorrente esperire l’azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la notifica (120 giorni dal ricevimento del ricorso da parte del Ministero della Salute).

Dove presentare la domanda 

Presso gli uffici territoriali dell’Azienda Ulss di residenza.

Erogazione degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale agli eredi dei beneficiari dell'indennizzo ex legge 210/92 Erogazione degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale agli eredi dei beneficiari dell'indennizzo ex legge 210/92

Gli arretrati spettano pro quota agli eredi legittimi e/o testamentari. Gli eredi dovranno presentare la domanda di pagamento degli arretrati. La domanda di liquidazione degli arretrati deve essere corredata dalla documentazione idonea ad attestare la qualità di erede legittimo o testamentario. L’accoglimento delle domande è subordinato: alla completezza della documentazione, alla verifica del requisito di erede, del diritto del deceduto sulla base dei documenti presenti nel fascicolo personale del de cuius, nonché dalle risultanze dei controlli che saranno effettuati su quanto dichiarato dagli eredi. L’Amministrazione si riserva di richiedere altri documenti o integrazione di quelli presentati, ai fini della completezza dell’Istruttoria.

Qualora tra gli eredi vi siano minori o interdetti, è necessario produrre il provvedimento del giudice tutelare che autorizzi il o i legali rappresentanti del minore o dell’interdetto alla riscossione e determini le modalità di impiego delle somme riscosse. Completata l’istruttoria si procederà all’accertamento delle somme eventualmente dovute. Il pagamento avverrà pro quota per ogni avente diritto.

Nel caso in cui il titolare di indennizzo ex legge n. 210/1992 sia deceduto dopo aver formulato domanda di liquidazione e corresponsione degli arretrati della rivalutazione dell’IIS, ma prima di averli ricevuti, l’importo dovuto dovrà essere liquidato e corrisposto a favore degli eredi, legittimi e/o testamentari, che ne facciano richiesta (…); resta fermo che gli arretrati saranno liquidati e corrisposti fino alla data del decesso del beneficiario e risalendo a dieci anni prima della sua domanda o dell’eventuale atto interruttivo della prescrizione, trattandosi del diritto a percepire una componente essenziale di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate, cui si applica la prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass., sez. VI n. 17029/2017). Nel caso in cui il titolare di indennizzo sia deceduto senza aver formulato domanda di liquidazione e corresponsione degli arretrati della rivalutazione dell’IIS e senza aver in altro modo interrotto la prescrizione, tale domanda potrà essere formulata per la prima volta anche dagli eredi, continuatori della sua personalità giuridica; in tal caso sarà liquidato e corrisposto loro quanto dovuto a titolo di arretrati relativi a dieci anni antecedenti la domanda con il limite che il calcolo sarà effettuato soltanto fino alla data del decesso del beneficiario.

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