Obbligo NSO per i servizi

Dal 1/01/2022 diventa obbligatorio anche per i servizi l’indicazione in fattura dei riferimenti dell’ordine elettronico (tripletta) trasmesso attraverso la predetta piattaforma.

Obbligo NSO per i servizi

Ai Fornitori di Azienda Zero

Si comunica che la vigente normativa in materia di NSO (D.M. MEF 07/12/2018 e D.M. MEF 27/12/2019) ha disposto che gli Enti del SSN devono provvedere alla trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l’ordinazione di beni e servizi (gli ordini d’acquisto) ai loro fornitori attraverso la piattaforma ministeriale del Nodo Smistamento Ordini (NSO).

Dal 1/01/2022 diventa obbligatorio anche per i servizi l’indicazione in fattura dei riferimenti dell’ordine elettronico (tripletta) trasmesso attraverso la predetta piattaforma. In assenza di tali informazioni nella fattura, non sarà possibile dar corso alla liquidazione e al pagamento del servizio fornito.

A tal fine, si segnala che il codice commessa/convenzione di Azienda Zero, corrispondente all’end point dell’ufficio ordinante centrale censito sul sito IPA (indice delle pubbliche amministrazioni), è: SL66OL

I campi della fattura che devono essere compilati si trovano all’interno della sezione 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> del tracciato della fattura elettronica e specificatamente sono:

  • 2.1.2.2 <IdDocumento> = numero dell’ordine;
  • 2.1.2.3 <Data> = data dell’ordine;
  • 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> (sopra richiamato).

In merito alla decorrenza dell’obbligatorietà dell’indicazione dell’ordine in fattura si rimanda alle linee guida pubblicate sul sito ministeriale per NSO (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/), dove al paragrafo 3.1.3 “Decorrenze” si evidenzia che “… le disposizioni in parola riguardano solo gli acquisti per i quali il processo di ordinazione è iniziato successivamente alle date di decorrenza sopra richiamate”. Per i servizi, ne consegue che le fatture coinvolte sono quelle riguardanti processi di ordinazione che avranno inizio dal 1/01/2022. 

Si coglie l’occasione, inoltre, per rammentare le indicazioni sui dispositivi di cui alla circolare n. 7435 del 17/03/2020 del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, con la quale vengono date direttive in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9-ter del D.L. 19/06/2015 n. 78, così come modificato dall’articolo 1, comma 557 della L. n. 145/2018 – tetto di spesa sui dispositivi e payback.

Da ultimo, si riprendono i casi di rifiuto delle fatture elettroniche disciplinati dal D.M. MEF n. 132 del 24/08/2020:

  • fattura elettronica riferita ad un’operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), quando ne è previsto l’obbligo di inserimento in fattura;
  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio dei dispositivi medici da riportare in fattura (DM 21 dicembre 2009);
  • omessa o errata indicazione del Codice di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura (DM del 20 dicembre 2017).

Al fine di evitare il respingimento delle fatture sul Sistema di Interscambio (SDI) si invitano i fornitori a prendere contatto con i referenti delle rispettive unità organizzative, in modo da definire le modalità più opportune per la gestione delle transazioni.