Obbligo NSO per i servizi
Dal 1/01/2022 diventa obbligatorio anche per i servizi l’indicazione in fattura dei riferimenti dell’ordine elettronico (tripletta) trasmesso attraverso la predetta piattaforma.

Ai Fornitori di Azienda Zero
Si comunica che la vigente normativa in materia di NSO (D.M. MEF 07/12/2018 e D.M. MEF 27/12/2019) ha disposto che gli Enti del SSN devono provvedere alla trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l’ordinazione di beni e servizi (gli ordini d’acquisto) ai loro fornitori attraverso la piattaforma ministeriale del Nodo Smistamento Ordini (NSO).
Dal 1/01/2022 diventa obbligatorio anche per i servizi l’indicazione in fattura dei riferimenti dell’ordine elettronico (tripletta) trasmesso attraverso la predetta piattaforma. In assenza di tali informazioni nella fattura, non sarà possibile dar corso alla liquidazione e al pagamento del servizio fornito.
A tal fine, si segnala che il codice commessa/convenzione di Azienda Zero, corrispondente all’end point dell’ufficio ordinante centrale censito sul sito IPA (indice delle pubbliche amministrazioni), è: SL66OL
I campi della fattura che devono essere compilati si trovano all’interno della sezione 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> del tracciato della fattura elettronica e specificatamente sono:
- 2.1.2.2 <IdDocumento> = numero dell’ordine;
- 2.1.2.3 <Data> = data dell’ordine;
- 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> (sopra richiamato).
In merito alla decorrenza dell’obbligatorietà dell’indicazione dell’ordine in fattura si rimanda alle linee guida pubblicate sul sito ministeriale per NSO (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/), dove al paragrafo 3.1.3 “Decorrenze” si evidenzia che “… le disposizioni in parola riguardano solo gli acquisti per i quali il processo di ordinazione è iniziato successivamente alle date di decorrenza sopra richiamate”. Per i servizi, ne consegue che le fatture coinvolte sono quelle riguardanti processi di ordinazione che avranno inizio dal 1/01/2022.
Si coglie l’occasione, inoltre, per rammentare le indicazioni sui dispositivi di cui alla circolare n. 7435 del 17/03/2020 del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, con la quale vengono date direttive in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9-ter del D.L. 19/06/2015 n. 78, così come modificato dall’articolo 1, comma 557 della L. n. 145/2018 – tetto di spesa sui dispositivi e payback.
Da ultimo, si riprendono i casi di rifiuto delle fatture elettroniche disciplinati dal D.M. MEF n. 132 del 24/08/2020:
- fattura elettronica riferita ad un’operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), quando ne è previsto l’obbligo di inserimento in fattura;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio dei dispositivi medici da riportare in fattura (DM 21 dicembre 2009);
- omessa o errata indicazione del Codice di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura (DM del 20 dicembre 2017).
Al fine di evitare il respingimento delle fatture sul Sistema di Interscambio (SDI) si invitano i fornitori a prendere contatto con i referenti delle rispettive unità organizzative, in modo da definire le modalità più opportune per la gestione delle transazioni.
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