Clausola sociale negli appalti: il Consiglio di Stato dà ragione ad Azienda Zero
Con la sentenza n. 6148 del 12 settembre 2019, emessa in una controversia relativa all’affidamento del servizio di guardiania e vigilanza in favore degli enti regionali e strumentali che operano nel territorio veneto, il Consiglio di Stato ha statuito la piena legittimità della formulazione della clausola sociale inserita nel bando di gara.

Con la sentenza n. 6148 del 12 settembre 2019, emessa in una controversia relativa all’affidamento del servizio di guardiania e vigilanza in favore degli enti regionali e strumentali che operano nel territorio veneto, il Consiglio di Stato ha statuito la piena legittimità della formulazione della clausola sociale inserita nel bando di gara.
Si trattava di una gara indetta nel luglio del 2017, suddivisa in dieci lotti funzionali (cinque per il servizio di vigilanza armata e cinque per il servizio di guardiania) per la durata di tre anni e per un importo complessivo di circa 40 milioni di euro.
A seguito dell’aggiudicazione, una delle imprese non vincitrici aveva presentato ricorso al TAR del Veneto, contestando in particolare la formulazione della clausola sociale, ma il Tribunale lagunare le aveva dato torto. L’impresa, si è allora rivolta al Consiglio di Stato.
Tuttavia l’organo di vertice della giustizia amministrativa ha respinto l’appello (condannando l’impresa anche al pagamento delle spese di lite avversarie), affermando, in particolare, che solo se formulata nei termini di cui al bando di Azienda Zero la clausola sociale può dirsi conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale «l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto».
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